giovedì 29 maggio 2008

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL PIANO DELLE STABILIZZAZIONI

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL PIANO DELLE STABILIZZAZIONI

Come ben esplicitato dalla Direttiva n. 7 in data 30.04.2007 del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nelle Pubbliche Amministrazioni, Luigi Nicolais, “la Legge 27/12/2006, n. 296 (Legge finanziaria per l’anno 2007) ha previsto la possibilità, per le Pubbliche Amministrazioni, di procedere alla stabilizzazione del personale utilizzato con contratti di natura temporanea, ma con riferimento a fabbisogni permanenti dell’amministrazione. Si tratta del primo atto di un processo che interesserà tutto il fenomeno del precariato presente nelle PP.AA. e che dovrà trovare soluzione nell’arco della legislatura così come previsto dall’Intesa sul lavoro pubblico e sulla riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche del 6 aprile 2007”.

In effetti questa volontà politica era stata già manifestata con la predetta Intesa, laddove al punto 5) si conviene che: “i sistemi di reclutamento pianificati dovranno portare alla scomparsa del precariato.......Nel breve termine, il precariato esistente che si è sedimentato in modo disordinato con il passare degli anni in un contesto di blocco delle assunzioni, sarà assorbito mediante il ricorso a prove per quanti non siano già stati sottoposti a tali verifiche all’atto del primo ingresso nello svolgimento di attività nella P.A., secondo le modalità e le risorse previste dalla Legge finanziaria 2007”.

Analogo orientamento è contenuto nell’ “Intesa per un’azione pubblica a sostegno della conoscenza” sottoscritta dalle Parti in data 27.6.2007, laddove si legge che “per migliorare la qualità dell’offerta universitaria è necessario garantire un costante flusso di giovani qualificati nelle Università e superare la logica della precarietà che ancora oggi caratterizza il complesso dell’attività universitaria. Ciò è possibile attraverso piani di assunzione a tempo indeterminato, collegati alla ridefinizione dell’assetto ordinario del reclutamento......in modo tale che sia valorizzata tutta l’attività svolta”. Occorre valorizzare le professionalità acquisite e “Nel contempo far fronte al problema del precariato nelle sue varie forme, adottando ogni possibile iniziativa che consenta di superare tale fenomeno”.

La prima tappa di questo percorso è rappresentata dalla Legge n. 296/2006 che con il comma 519 dell’art. 1 prevede “una stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29.09.2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni anche non continuativi nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne faccia istanza, purché sia stato assunto mediante procedura selettiva di natura concorsuale o prevista da norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive”. Per le predette stabilizzazioni, le Amministrazioni individuate dal comma 95 dell’art. 1 della Legge 30/12/2004 n. 311 attingono al fondo di cui al comma 96 dell’art. 1 della predetta legge finanziaria. Pertanto, sono escluse le amministrazioni pubbliche non richiamate espressamente nel comma 519. Queste Amministrazioni, tra cui l’Università, tuttavia, hanno la possibilità, come precisato dalla su menzionata Direttiva n. 7 del 2007, di “adeguare i propri ordinamenti a quanto previsto dal medesimo comma 519 in termini di requisiti e modalità di assunzione, tenendo conto delle relative peculiarità e nell’ambito delle proprie disponibilità di bilancio e delle specifiche disposizioni in materia di assunzioni e di tetti di spesa. Nell’ambito della propria potestà regolamentare, queste Amministrazioni disciplineranno la proroga dei contratti.....sino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione”.

A questo proposito è necessario fare un breve excursus legislativo per meglio comprendere tale potestà regolamentare.

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Il comma 6 dell’art. 33 della Costituzione Repubblicana stabilisce che “Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato”.

I commi 1 e 2 dell’art. 6 della Legge 9 maggio 1989, n. 168, stabiliscono che:

1. Le università sono dotate di personalità giuridica e, in attuazione dell’art. 33 della Costituzione, hanno autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile; esse si danno ordinamenti autonomi con propri statuti e regolamenti.

2. Nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dall’art. 33 della Costituzione e specificati dalla legge, le università sono disciplinate, oltre che dai rispettivi statuti e regolamenti, esclusivamente da norme legislative che vi operino espresso riferimento. E’ esclusa l’applicabilità di disposizioni emanate con circolare”.

Il comma 5 dello stesso art. 6 prevede che “......Le attribuzioni del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica relative a tutto il personale tecnico e amministrativo universitario, compresi i dirigenti, sono devolute all’università di appartenenza........”.

Il comma 109 dell’art. 17 della Legge 15/05/1997 n. 127, sancisce che “Nel rispetto dell’equilibrio finanziario del bilancio e dei principi di una corretta ed efficiente gestione delle risorse economiche e strumentali, le materie di cui all’art. 2, comma 1, lett. c), numeri 2), 3), 4) e 5) della Legge 23/10/1992 n. 421, sono regolate dalle università, per quanto riguarda il personale tecnico e amministrativo, secondo i proprio ordinamenti. .......”.

Le predette materie riguardano:

1) ....omissis....;

2) gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi;

3) i principi fondamentali di organizzazione degli uffici;

4) i procedimenti di selezione per l’accesso al lavoro e di avviamento al lavoro;

5) i ruoli e le dotazioni organiche, nonché la loro consistenza complessiva.

Quanto sopra esposto è stato ribadito dal Dirigente della Funzione Pubblica, Dott. Francesco Verbaro, nella risposta inviata alla CRUI in data 05/08/2007, laddove precisa che “ per quanto riguarda in particolare le Università, in coerenza anche con l’art. 33 della Costituzione, la stabilizzazione sarà attuata nel rispetto dell’autonomia ordinamentale ed organizzativa, anche in materia di dotazioni organiche. Circa i vincoli finanziari, alla stessa stregua di qualsiasi assunzione a tempo indeterminato, la stabilizzazione dovrà essere compatibile con quanto disposto dall’art. 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, secondo cui le spese fisse e obbligatorie per il personale di ruolo delle università statali non possono eccedere il 90 per cento dei trasferimenti statali sul fondo per il finanziamento ordinario. Le relative procedure potranno essere avviate in coerenza con la definita programmazione triennale del fabbisogno di personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, a tempo determinato e indeterminato, il cui regime, disciplinato dall’art. 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e dall’art. 1/ter del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7 convertito in legge, con modificazioni dall’art. 1, della legge 31 marzo 2005, n.43, è sempre subordinato alle risorse a tal fine stanziate nei rispettivi bilanci.

La Direttiva n. 7/2007 del Ministro Nicolais chiarisce ulteriormente che “.....il legislatore è intervenuto con la finalità di sanare situazioni che si protraggono da lungo tempo e che hanno disatteso le norme che regolano il sistema di provvista di personale nelle PP.AA. e creato diffuse aspettative nei dipendenti così assunti, anche in violazione dell’art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001. ...........omissis............il ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato corrisponde alla necessità di fare fronte ad esigenze temporanee delle amministrazioni, mentre nelle situazioni oggetto della stabilizzazione prevista dalla Legge finanziaria per l’anno 2007 di fatto si sono utilizzate tipologie di lavoro temporaneo per esigenze permanenti dell’Amministrazione e non esternalizzate”.

Ciò comporta la necessità che sia accertata la vacanza in organico rispetto alla qualifica da assumere, la quale dovrà risultare dalla dotazione organica vigente e dalla programmazione del

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fabbisogno appositamente aggiornata. Qualora necessario, le dotazioni organiche potranno essere modificate esclusivamente ad invarianza della spesa teorica complessiva.

Secondo la stessa Direttiva….“considerata la finalità delle disposizioni di cui al comma 519, le quali, come ricordato, intervengono a sanare una situazione di fatto creatasi in conseguenza di un utilizzo improprio delle tipologie di lavoro flessibile da parte delle PP.AA. e trattandosi di assunzione riservata e non aperta, si ritiene che si debba prescindere, al riguardo, dal principio del previo esperimento delle procedure di mobilità e dalla procedura di cui all’art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001, cui si deve dar corso obbligatoriamente quando si bandiscono concorsi pubblici che garantiscono l’adeguato accesso dall’esterno in ossequio ai principi sanciti dalla costante giurisprudenza della Corte Costituzionale sul tema”.

Ancora la Direttiva n. 7/07 specifica che “per coloro che sono stati assunti con procedure non concorsuali sarà necessario disporre apposite prove selettive”. Da ciò si evince la differenziazione netta delle procedure concorsuali da quelle meramente “selettive”, in virtù della straordinarietà del processo di stabilizzazione. L’unico obbligo previsto è quello della pubblicizzazione “dell’avvio delle procedure di stabilizzazione mediante avviso anche nel caso in cui non si debba dare corso alle richiamate prove selettive di natura concorsuale.....omissis...... Nell’avviso saranno indicati i requisiti ed i criteri necessari per poter presentare le relative domande di stabilizzazione nonché le sedi presso le quali sarà effettuata l’assunzione in riferimento alle risultanze della programmazione triennale dei fabbisogni”.

La seconda tappa del percorso per l’eliminazione del fenomeno del precariato è rappresentata dalla Legge 24/12/2007, n. 244, (Legge Finanziaria del 2008).

Il comma 94 dell’art. 3 della suddetta Legge stabilisce che “Entro il 30.4.2008 (termine non perentorio) le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30/3/2001 n. 165, e successive modificazioni, predispongono, sentite le OO.SS., nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni per gli anni 2008, 2009 e 2010, piani per la progressiva stabilizzazione del seguente personale non dirigenziale, tenuto conto dei differenti tempi di maturazione dei presenti requisiti:

a) in servizio con contratto a tempo determinato, ai sensi dei commi 90 e 92, in possesso dei requisiti di cui all’art. 1, commi 519 e 558 della legge 296/2006;

b) già utilizzato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data di entrata in vigore della presente Legge, e che alla stessa data abbia già espletato attività lavorativa per almeno tre anni anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, presso la stessa amministrazione, fermo restando quanto previsto dall’art. 1 commi 529 e 560, della legge 27/12/2006, n. 296. E’ comunque escluso dalle procedure di stabilizzazione di cui alla presente lettera il personale di diretta collaborazione degli organi politici presso le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, nonchè il personale a contratto che svolge compiti di insegnamento e di ricerca nelle università e negli enti di ricerca”.

Il comma 96 dello stesso art. 3 prevede che “Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da adottare inderogabilmente entro il mese di marzo 2008, in relazione alle tipologie contrattuali di lavoro flessibile diverse da quelle di cui al comma 94, ed ai fini dei piani di stabilizzazione previsti dal medesimo comma 94, vengono disciplinati i requisiti professionali, la durata minima delle esperienze professionali maturate presso la stessa pubblica amministrazione, non inferiori ai tre anni, anche non continuativi, alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le modalità di valutazione da applicare in sede di procedure selettive, al cui positivo esito viene garantita l'assimilazione ai soggetti di cui al comma 94, lettera b)”.

Ed infine, il comma 106 sancisce che “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nell'anno 2008, i bandi di concorso per le assunzioni a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni possono prevedere una riserva di posti non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso per il personale non dirigenziale che abbia

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maturato almeno tre anni di esperienze di lavoro subordinato a tempo determinato presso pubbliche amministrazioni in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007, nonché il riconoscimento, in termini di punteggio, del servizio prestato presso le pubbliche amministrazioni per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, in virtù di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati anteriormente a tale data”.

La Legge Finanziaria 2008 ha ampliato il numero dei possibili destinatari della stabilizzazione spostando la data di riferimento per il calcolo del requisito temporale per i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato e “ha dato, inoltre, rilevanza ad un ulteriore fenomeno molto diffuso di utilizzo improprio del lavoro flessibile, ovvero le collaborazioni coordinate e continuative, prevedendo per i soggetti in possesso dei requisiti prescritti una forma di valorizzazione dell’esperienza professionale acquisita (art. 3, comma 94, lett. b)) anche attraverso l’inserimento degli stessi in un piano programmatico di progressiva stabilizzazione”.

Sia per ciò che concerne la stabilizzazione del personale con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato che per quanto riguarda quella del personale con contratti di lavoro autonomo, la lettura delle norme di riferimento non rileva esattamente la natura della prova selettiva eventualmente da effettuarsi per la trasformazione del rapporto di lavoro.

Tuttavia, come specificato dallo stesso Ministro Nicolais, “Le disposizioni speciali in materia di “stabilizzazione” dettate dalla legge 26 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) derogando al principio costituzionale del concorso pubblico come modalità di accesso all’impiego nelle pubbliche amministrazioni, hanno segnato significativamente la normativa sul reclutamento ordinario del personale nelle amministrazioni pubbliche”.

Alla base delle norme sulla stabilizzazione vi è una volontà “risarcitoria” da parte del Legislatore che ha inteso porre rimedio alle situazioni irregolari determinatesi come effetto dell’utilizzo del lavoro flessibile per esigenze permanenti.

Invero, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa sono stati stipulati dalle amministrazioni al di fuori della previsione dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, ed attraverso questi si è fatto fronte alle ordinarie esigenze di servizio, in carenza dei presupposti di straordinarietà dell’esigenza e di provata competenza che giustificavano, allora come oggi, il ricorso alle collaborazioni esterne.

Ciò si è verificato, per quanto riguarda le università, anche al di fuori del blocco delle assunzioni, ed in particolare l’Università del Salento (unica nel panorama delle Università italiane e forse della PP.AA. in generale) ha fatto fronte a queste esigenze ordinarie con personale a cui sono stati affidati contratti oltre che di collaborazione coordinata e continuativa anche di prestazione professionale o d’opera occasionale.

A questo proposito si rammenta il verbale n. 14 in data 19.12.2006, con cui il Collegio dei Revisori dei Conti di questa Università richiamava il contenuto della Legge n. 248 del 4.8.2006 che chiariva in modo puntuale le modalità di affidamento di incarichi a terzi estranei all’amministrazione.

Si sottolinea, altresì, che ci si trova di fronte ad una responsabilità amministrativa del Dirigente che ha conferito l’incarico in violazione delle norme vigenti con possibili risvolti sul piano della responsabilità disciplinare e contabile. Nel caso dell’Università del Salento queste responsabilità interesserebbero non solo la dirigenza ma anche i Responsabili di strutture equiparate a Centri di Spesa e il Consiglio di Amministrazione che ha sempre approvato la copertura di spesa e le relative procedure di reclutamento.

La stabilizzazione di queste figure di personale flessibile avviene attraverso una procedura “speciale” e cioè attraverso lo svolgimento di una prova selettiva, riservata e non aperta, qualora il candidato non abbia già sostenuto una prova selettiva per l’accesso.

Se questo percorso è più chiaro ed esplicitato meglio dalla Direttiva n. 7/2007 per i tempi determinati, lo è in realtà anche per il personale di cui al comma 94/b dell’art. 3 della Finanziaria 2008. Le due figure sono state tra loro equiparate dal Legislatore all’interno dello stesso comma ed

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hanno anche requisiti comuni che sono quelli dei tre anni, anche non continuativi, di attività lavorativa svolta entro la data di entrata in vigore della Legge Finanziaria 2008, in virtù di contratti stipulati nel quinquennio antecedente il 28/9/2007.

Trattandosi di casi simili in cui si ravvisa corrispondenza di elementi giuridicamente rilevanti, si applica, pertanto, anche al personale di cui al comma 94/b per analogia la stessa procedura e cioè la stabilizzazione a tempo indeterminato attraverso lo svolgimento di una prova selettiva riservata e non aperta.

D’altra parte, che questo sia l’iter procedurale voluto dal Legislatore, lo si evince dall’analisi attenta del testo.

Il comma 96 prevede che altri lavoratori flessibili, diversi da quelli disciplinati dal comma 94/b, debbano sostenere delle procedure selettive, le cui modalità saranno definite da un successivo D.P.C.M., per essere equiparati ai secondi. E’ del tutto evidente che il Legislatore non volesse e potesse prevedere una duplice prova concorsuale per la stessa tipologia di candidati.

Il Legislatore con il comma 94 dell’art. 3 ha voluto fare salve le procedure previste dall’art. 1, commi 529 e 560, della Legge n. 296/2006, che non si applicano alle Università e che, comunque, interessano un’altra tipologia di lavoratori flessibili e cioè collaboratori coordinati e continuativi con un solo anno di attività svolta.

Ciò proprio per differenziare le due tipologie e i due percorsi differenti. Così come un altro iter procedurale ancora è previsto dal comma 106 dell’art. 3 della Finanziaria 2008 per il personale che abbia maturato esperienze di lavoro per almeno tre anni con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato nel quinquennio anteriore al 28/09/2007 presso tutte le PP.AA. e per il quale è prevista la possibilità di una riserva di posti del 20% nei bandi di concorso per le assunzioni a tempo indeterminato nelle PP.AA..

Lo stesso comma prevede, altresì, il riconoscimento in termini di punteggio, nelle predette procedure concorsuali, del triennio di attività svolta in virtù di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati presso tutte le PP.AA..

Come si evince chiaramente si tratta di tipologie di personale flessibile differenti che seguono percorsi diversi nell’ambito dello stesso processo di eliminazione del fenomeno del precariato nelle PP.AA..

La procedura del concorso riservato per la stabilizzazione del personale precario è stata utilizzata nei piani approvati dalle altre Università italiane in applicazione della Legge Finanziaria 2007 ed è quanto sta avvenendo per la Finanziaria 2008. Vedasi a questo proposito il piano di stabilizzazione dell’Università di Cagliari.

D’altra parte questa stessa procedura è quella prevista dalla Legge n. 4/1999 per il reclutamento dei tecnici con laurea con almeno tre anni di attività di ricerca svolti presso università o centri di ricerca alla data di entrata in vigore della legge. Anche in quel caso si trattava di normalizzare una situazione di fatto e di stabilizzare ricercatori precari.

Il Direttore dell’Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni, del Dipartimento della Funzione Pubblica, Dott. Francesco Verbaro, con il parere n. 20/08 del 6 marzo 2008 ha affermato che “La stabilizzazione in sostanza si configura come una procedura che deroga ai principi del reclutamento secondo le modalità del concorso pubblico di cui all’art. 97 della Costituzione e all’art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.”

Nel Piano di Stabilizzazione concordato tra la Parte Pubblica e la Parte Sindacale di questa Università, i soggetti da inquadrare nei ruoli del personale T/A con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a seguito del superamento di una prova selettiva, qualora non già sostenuta, sono quelli di cui al c. 94 dell’art 3 della L. 244/2007.

La prova selettiva consisterà nella valutazione dei titoli e nello svolgimento di una prova teorico-pratica.

I soggetti di cui al comma 94/b sono quelli con un contratto di co.co.co. in essere alla data dell’1.1.2008 (entrata in vigore della Finanziaria 2008) e che abbiano svolto presso questa Università attività lavorativa per almeno 3 anni, con contratti di lavoro ex art. 7 del D.Lgs. n.

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165/2001, stipulati nel quinquennio antecedente il 28/9/2007 ed espletati entro la data di entrata in vigore della Legge Finanziaria 2008, per il soddisfacimento di esigenze ordinarie e permanenti, in carenza dei presupposti di straordinarietà ed eccezionalità dei fabbisogni e per attività anche non altamente qualificate.

I contratti ex art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001, nonostante quanto contenuto in numerosi pareri della Corte dei Conti, sono stati più volte prorogati o rinnovati senza la verifica del presupposto essenziale dell’assenza di competenze analoghe in termini qualitativi all’interno dell’Amministrazione .

Occorre ricordare che questa fattispecie è ricorsa molto spesso presso l’Università del Salento negli ultimi anni in cui non essendoci il vincolo del blocco delle assunzioni si sarebbe potuto procedere al reclutamento del personale di ruolo a tempo indeterminato per colmare le vacanze di posti previsti in Pianta Organica e per far fronte al fabbisogno di personale programmato e deliberato dagli Organi di Governo di questa Università: n. 155 unità nel 2005 di cui assunte solo 63; n. 118 nel 2006 di cui assunte solo 54; n. 37 per l’anno 2007 e 48 per l’anno 2008 di cui assunte solo 1.

Il Piano di stabilizzazione approvato dalle Parti in questa Università va a ricoprire parzialmente il fabbisogno di personale deliberato nell’ultimo triennio e non tiene conto del turn-over necessario per gli anni 2007 e 2008.

Tutte le figure previste vengono stabilizzate nell’ambito della vigente Pianta Organica a fronte di piccole modifiche da apportare, laddove necessario, ma con invarianza di spesa complessiva. Servirà in parte a recuperare il gap di quasi un punto percentuale esistente,rispetto alla media statistica nazionale, nel rapporto tra personale T/A e personale docente in questa Università.

Il Piano prevede la stabilizzazione di personale precario con fondi a carico dei Centri di Spesa diversi dall’Amministrazione centrale per almeno 5 anni ed in parte a carico del F.F.O. .

Le predette stabilizzazioni di personale precario vengono effettuate rimanendo ampiamente al di sotto del tetto del 90% del F.F.O. imposto dall’art. 51 della L. 449/1997, quale limite per le spese fisse e obbligatorie per il personale di ruolo delle Università statali.

La Commissione Bilancio nella seduta del 23.4.2008 (v. verbale n. 9/2008) ha già individuato la disponibilità finanziaria nel bilancio 2008 per la copertura di n. 50 posti, gli altri saranno a carico del bilancio 2009 e gli altri ancora sui Fondi di diversi centri di spesa.

Il piano di stabilizzazione di che trattasi trova motivazioni molteplici nelle esigenze di ridurre drasticamente il fenomeno del precariato presso l’Università del Salento; far fronte al fabbisogno di personale T/A, presso le diverse strutture; valorizzare le professionalità acquisite nel corso degli ultimi anni; evitare un inutile e oneroso contenzioso con il personale precario che impropriamente ed illegittimamente è stato impiegato in attività ordinarie a fronte di contratti di lavoro autonomo stipulati ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 265/2001; evitare un inutile ed oneroso contenzioso con i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, ripetutamente prorogato anche in deroga al D.Lgs. n. 368 del 6/09/2001 per esigenze permanenti dell’Università.

La scelta di adottare il Piano in questione e le relative procedure ivi contemplate è corroborata da giurisprudenza dominante. Si segnalano in particolare alcune sentenze del TAR di Lecce, e precisamente:

- TAR- Lecce- Sez.Lavoro. Ordinanza n. 5/ 08.

Il Collegio, tra l’altro, afferma che “la nuova formulazione dell’ art. 36 del d.lgs. 29/93, introdotta dall’art. 22 del d.lgs. 80/98 (integralmente ripreso dall’art. 35 d.lgs. 165/2001), la quale in via generale regola le modalità di accesso al lavoro pubblico, apporta in materia delle novità sostanziali e, prevedendo che le assunzioni nelle pubbliche amministrazioni avvengano tramite procedure selettive ed eliminando il riferimento al concorso quale prioritaria modalità di assunzione del personale,mette a disposizione del datore di lavoro pubblico nuove forme di reclutamento, per cui le Amministrazioni hanno la possibilità di selezionare il personale anche attraverso procedure non comparative, ma comunque idonee a garantire l’imparzialità , l’accertamento oggettivo della professionalità richiesta ed eguale diritto d’accesso. Per quanto

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sopra già anticipato, la prova selettiva prevista per i CEL, destinata a vagliarne la professionalità ai fini dell’assunzione, rientra legittimamente nell’art. 35 del d.lgs. 165/2001 e nell’art. 97 Cost.”.

A questo proposito è opportuno ricordare che i collabortori coord.e contin. hanno superato anche più di una procedura selettiva analoga a quella utilizzata per i CEL a tempo determinato e cioè : valutazione dei titoli e colloquio.

Lo stesso Collegio nella stessa circostanza ha ribadito il diritto dei lavoratori precari a tempo determinato al risarcimento del danno subito… “e potrà essere fatto valere nel giudizio ordinario, non essendovi dubbi circa la illegittimità del comportamento dell’Università che ha reiterato per due volte, dopo la prima scadenza, il rapporto di lavoro a termine, illegitimità che non viene certamente meno per l’impossibilità di convertire il rapporto di lavoro ed è sanzionata, appunto col risarcimento del danno.

Il risarcimento, per costituire una legittima alternativa alla conversione del rapporto, come prescrive la Corte di Giustizia, dovrà essere congruo e rapportato sia ai danni già verificati per l’illegittimo ricorso alla pluralità di assunzioni fraudolente, sia a quelli futuri derivanti dalla mancata conversione del rapporto in un contratto a tempo indeterminato”.

E’ estremamente interessante la considerazione che il Collegio fa in merito all’opportunità che si presenta per l’Università di evitare la sanzione risarcitoria: “In tal modo l’Università, valutando i propri interessi, potrà scegliere tra la sanzione risarcitoria e la conversione del contratto che, se non può esserle imposta, può essere scelta così come è avvenuto per altri CEL, eventualmente utilizzando, se applicabili, le disposizioni dell’ultima legge finanziaria sulla stabilizzazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato”.

Merita un’attenta riflessione la sentenza del TAR Puglia-Lecce-III Sezione –Reg. Generale n. 1910/2007 con cui il Tribunale “ritiene che la scelta legislativa di privilegiare la stabilizzazione di lavoratori c.d. precari non sia di per sé irragionevole (in quanto essa è il frutto di una ponderazione fra molteplici interessi, aventi tutti rilevanza costituzionale) e/o contraria ai principi di cui all’art.97 Cost..

In effetti, la regola del concorso –che il citato art. 97 Cost. indica quale strumento ordinario da utilizzare ai fini dell’accesso al pubblico impiego-non è assoluta e può esere derogata in presenza di situazioni particolari(si pensi, ad esempio, alla disciplina di cui al L.n. 56/1987), fra cui non può non essere ricompresa l’esigenza di eliminare o almeno ridurre il fenomeno del c.d. precariato.”

La stabilizzazione avversata con il ricorso in questione fa riferimento a lavoratori precari dell’ASL di Brindisi che si trovano nell’identica posizione ricoperta dai precari dell’Università del Salento.

La sentenza continua: “Nel caso di specie, poi, i destinatari potenziali della stabilizzazione sono soggetti che hano svolto attività lavorativa, per periodi significativi, in favore degli enti del SS.NN (per cui essi sono generalmente già in possesso di adeguata professionalità, il che contribuisce sicuramente al buon andamento della P.A.) e che sono stati assunti a seguito del superamento di procedure latu sensu selettive (o che , laddove assunti “a chiamata”, dovranno comunque essere sottoposti a procedure di tal genere-vedasi pag. 5 della deliberazione impugnata),per cui la loro stabilizzazione non si pone neanche in contrasto con la regola costituzionale del concorso pubblico”. …omissis..

E’ evidente che la scelta del Legislatore di privilegiare la stabilizzazione del precariato ( scelta che, come detto, non è illegittima) implica la deroga anche a tutte le disposizioni che si pongano in contrasto logico e normativo con tale scelta, ivi incluse le disposizioni che prevedono l’ultrattività delle graduatorie concorsuali.

Fermo restando quanto previsto dal 2° c. dell’art.6 della L. 168/1989, e cioè “Nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dall’art. 33 della Costituzione e specificati dalla legge, le Università sono disciplinate, oltre che dai rispettivi Statuti e regolamenti, esclusivamente da norme legislative che vi operino espresso riferimento. E’ esclusa l’applicabilità di disposizioni emanate

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con circolare”, un’ultima considerazione va espressa in merito alla circolare n.5 in data 18 aprile 2008 del Ministro Nicolais.

Questa circolare, che probabilmente si conforma al mutato quadro politico, risulta contraddittoria rispetto alla Direttiva n.7/2007 ed alle altre note interpretative emanate dallo stesso Dipartimento della Funzione Pubblica e,soprattutto, risulta contra legem sotto molteplici aspetti:

a) Secondo la circolare la normativa sulla stabilizzazione può essere applicata negli anni 2008 e 2009 mentre in realtà la L. 244/2007 stabilisce che le Amministrazioni predispongono Piani di stabilizzazione nell’ambito del proprio fabbisogno di personale per gli anni 2008, 2009 e 2010.

b) La circolare n.5 prevede che il personale precario di cui al c.94 lett. b) dell’art.3 della Finanziaria 2008 debba partecipare a concorsi a tempo determinato ai sensi del c. 529 della L. 296/2006 usufruendo di una riserva di posti. La norma citata in realtà prevede che la riserva del 60% sia destinata ai collaboratori coordinati e continuativi con il requisito di 1 anno di attività svolta alla data del 29.09.2006.

c) La circolare prevede che il suddetto personale debba essere inquadrato a tempo determinato derogando quanto stabilito dall’art.36 del D.Lgs. 165/2001 così come novellato dalla legge finanziaria 2008, che viceversa correlano questa tipologia contrattuale ad esigenze di carattere strettamente temporanee;

d) La circolare nega di fatto il diritto alla procedura di stabilizzazione, sancito dal c.94 lett. b) dell’art. 3 della legge 244/2007, assimilando il personale precario con i requisiti ivi indicati a quello specificato dal c.106 che non prevede una procedura “speciale” di stabilizzazione, ma esclusivamente un riconoscimento di un titolo di servizio nei pubblici concorsi.

In generale la circolare amministrativa ha una funzione interpretativa delle norme per garantirne l’uniforme applicazione da parte dell’apparato amministrativo. Obiettivo questo non più raggiungibile considerato che nel caso di specie le Amministrazioni Pubbliche che hanno già provveduto alla definizione dei piani di stabilizzazione lo hanno fatto sulla base di quanto prescritto dalle norme di legge e non della circolare in questione.

La vincolatività operata dalle circolari ministeriali va riconsiderata alla luce dei nuovi rapporti interni alla P.A., che nel corso degli anni, si sono costantemente evoluti: la relazione tra uffici di grado diverso dell’Amministrazione dello Stato non si pone più in termini di semplice gerarchia, bensì direttivi.

In sostanza, mentre nel passato “gli uffici sottoposti non avevano margini di autonomia rispetto agli ordini promananti dagli organi di vertice dell’Amministrazione, attualmente il rapporto interorganico concede maggiore libertà decisionale ai primi”.

Come recentemente chiarito dalle Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n.23031 del 02/11/2007, che conferma un orientamento già presente in giurisprudenza, la circolare, contenendo una mera interpretazione della norma, potrà non essere osservata dagli uffici sottoposti, dando una sufficiente motivazione del proprio distacco. Nel caso di specie, in cui la circolare n.5 appare in palese contrasto con le norme di legge, la stessa sentenza esemplifica non solo la possibilità ma addirittura l’obbligo di discostarsene poichè in una simile ipotesi si emanerebbero atti amministrativi illegittimi in quanto affetti da violazione di legge. Le motivazioni per discostarsene esistono e sono più che rilevanti.

Peraltro non è ipotizzabile un eventuale riscontro di responsabilità contabile da parte dei Dirigenti o degli Organi di Governo che avessero assunto determinazioni diverse da quelle ipotizzate nella circolare n. 5 in quanto gli effetti di queste determinazioni non produrrebbero alcun danno erariale per l’Amministrazione universitaria. Semmai questo avverrebbe nel caso contrario e sarebbe da mettere in relazione ai maggiori e rilevantissimi oneri rivenienti dall’inevitabile contenzioso, in cui l’Università sarebbe sicuramente soccombente secondo la giurisprudenza dominante, e dall’interruzione dei pubblici servizi conseguente all’interruzione dei rapporti di lavoro autonomo

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che fino ad oggi li hanno garantiti e che per effetto della stessa Legge Finanziaria non sarebbero più prorogabili.

Tanto meno sono ravvisabili responsabilità amministrative o contabili in quanto la stabilizzazione del personale precario avverrebbe nell’ambito del più ampio fabbisogno di personale, già programmato dal C.d.A. di questa Università; nell’ambito della dotazione organica che presenta la necessaria vacanza di posti ovvero da ridefinire con invarianza di spesa; nell’ambito del limite del 90% del FFO per spese di personale; nell’ambito della copertura finanziaria già individuata dalla Commissione Bilancio di questa Università.

L’ipotesi di bandire nuove procedure concorsuali per attuare un’ipotetica stabilizzazione del personale precario è del tutto impraticabile quanto rischiosa.

Non vi può essere, infatti, una deroga all’obbligo di esperire la mobilità nel momento in cui si avvia una procedura per l’accesso dall’esterno. Né tanto meno si potrebbe eludere con disinvoltura lo scorrimento delle graduatorie di idonei ancora valide.

Il c. 2 bis dell’art. 30 del D. Lgs. 165/2001 stabilisce che “Le amministrazioni, prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al c. 1,…”

L’art. 34-bis dello stesso D.Lgs. 165/2001 prevede, altresì, che le Amministrazioni pubbliche prima di avviare le procedure di assunzione di personale debbano verificare che non vi sia personale collocato in disponibilità ai sensi degli artt. 33 e 34 del medesimo Decreto. Il c. 5 dell’art. 34-bis sancisce che “le assunzioni effettuate in violazione del presente articolo sono nulle di diritto”.

Sono già pervenute, presso questa Università, numerose istanze di trasferimento in particolare su posti di Cat. C area amministrativo/contabile, area delle biblioteche e area T.TS. e E.D.

Queste istanze non potrebbero essere ignorate, stante la scarsa specificità del profilo, e, pertanto, accogliendole si saturerebbe il fabbisogno di personale vanificando la possibilità di bandire nuove procedure concorsuali.

L’unica deroga possibile al predetto obbligo è quella per una procedura riservata volta alla stabilizzazione del personale precario, che, come confermato dalla sentenza del TAR-Puglia – Sez. di Lecce sopracitata, gode di un particolare “privilegio”.

Queste procedure concorsuali pubbliche, peraltro, non potrebbero essere bandite per tutti i profili, essendovi già iter concorsuali in corso, come nel caso delle figure di C dell’area biblioteche e per alcune figure tecniche del DISTEBA, ovvero per i tecnici-informatici di cat. D.

Ma sarebbe, altresì, problematico se non impossibile bandire concorsi per tutti i profili tecnici che si ravvisano tra i precari a causa dell’eccessiva varietà degli stessi. Ogni bando concorsuale pubblico com’è ovvio deve rispettare i principi dell’imparzialità e della massima partecipazione.

Il riconoscimento del titolo di servizio andrebbe attribuito, nel qual caso, oltre che alle tipologie di precari di cui al c. 94 lett. b) dell’art. 3 della L. 244/2007 anche alla tipologia di cui al c. 106 della stessa Legge Finanziaria.

Pertanto, la platea dei beneficiari di questo titolo specifico si amplierebbe considerevolmente.

Oltre ai predetti titoli di servizio ovviamente il bando di concorso non potrebbe prescindere dal prevedere una congrua valutazione del titolo di studio e degli altri titoli culturali e professionali.

Non trascurabile appare la durata dello svolgimento dei concorsi pubblici in rapporto alle esigenze delle strutture dell’Ateneo che si troverebbero nelle condizioni di dover interrompere l’erogazione dei pubblici servizi alla scadenza dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, la cui gran parte è fissata al 31 maggio p.v.

In ogni caso i bandi per nuovi concorsi pubblici sarebbero fortemente a rischio di impugnativa non solo da parte del personale precario avente i requisiti di cui al c. 94/b dell’art. 3 della L. 244/2007 ma anche da parte di coloro che hanno presentato istanza di mobilità presso

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questa Università e da parte di tutti i cittadini che intendendo concorrere potrebbero individuare elementi di incostituzionalità in procedure che risultassero troppo discriminanti.

L'ipotesi di nuove procedure concorsuali pubbliche non dà alcuna garanzia di stabilizzazione del personale precario; espone l’Amministrazione al rischio di un paralizzante contenzioso e di doversi sobbarcare i maggiori oneri finanziari rivenienti dagli scontati riconoscimenti di risarcimento dei danni; comporta la possibilità di non poter garantire i servizi già dal prossimo 1° giugno.

Questa scelta comporterebbe pesanti responsabilità amministrative e contabili.

Sulle linee-guida del Piano di stabilizzazione contenute nella presente Relazione è stata raggiunta l’intesa fra la Parte Pubblica e la Parte sindacale. Sullo stesso Piano si è espresso favorevolmente anche il C.d.A. con la delibera di intenti del 29 aprile u.s.

Lecce, 6 maggio 2008

FLC/CGIL UIL/PA-UR SNALS

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